Esonero contributivo

16 settembre 2021

Oggetto: Oggetto: esonero contributivo

 

Gentili Clienti,

Oggetto: esonero contributivo

E’ In vigore decreto interministeriale relativo all’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi, nonché dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

 Ambito di applicazione L’esonero riguarda i contributi previdenziali con esclusione dei premi dovuti all’INAIL e può essere richiesto ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria (per i dettagli vedi la tabella che segue) nel limite massimo individuale per ogni iscritto di 3 mila euro su base annua, riparametrato ed applicato su base mensile, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (cfr. art. 1, comma 1, D.M.).

Criteri di concessione e domanda I criteri per la concessione del beneficio sono differenti per gli iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS dei lavoratori autonomi e professionisti (cfr. art. 2 del D.M.), professionisti iscritti alle casse privatizzate dei liberi professionisti (cfr. art. 3 del D.M.) e lavoratori autonomi e collaboratori legge n. 3/2018 in quiescenza (cfr. art. 4 del D.M.). Il decreto prevede che la domanda all’INPS vada presentata entro il 30 settembre, a pena di decadenza, secondo lo schema predisposto dall’Istituto.

Per i professionisti iscritti alle casse privatizzate, invece, l’articolo 3 del D.M. prevede che le domande per l’ottenimento dell’esonero sono presentate dagli interessati entro il 31 ottobre 2021 direttamente agli enti in cui sono iscritti.

Lo Studio, su richiesta dei clienti, si occuperà dei relativi conteggi dal 16/09/2021.

 

 

Restando a disposizione,

Studio Passoni

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