Decreto Sostegni bis

04 giugno 2021

Oggetto: “Decreto Sostegni bis” D.L 73/2021 Gentili Clienti, La presente informativa è dedicata al Decreto Sostegni bis indicato in oggetto, ma potrebbe risultare non esaustiva, dal momento che potrebbero ancora esserci ulteriori variazioni rispetto a quanto da noi anticipato. Ecco le principali novità: Ulteriore contributo a fondo perduto Viene previsto un’ulteriore nuovo contributo a fondo perduto, detto contributo distingue tra i soggetti che: Hanno ottenuto il contributo del DL sostegni per cui possono esservi due modalità di determinazione del contributo: Modalità ordinaria - è previsto il “riconoscimento automatico” senza presentazione di alcuna istanza - tramite accreditamento sul c/c bancario già indicato nell’istanza a suo tempo presentata - con importo pari al 100% del contributo già riconosciuto dall’Agenzia Contributo alternativo Sempre per i soggetti che hanno ottenuto il contributo del DL Sostegni è previsto un contributo alternativo a quello precedentemente illustrato che potrà essere così determinato: - applicando gli stessi meccanismi ed aliquote di calcolo previsti dal DL Sostegni - avendo però a riferimento un periodo diverso ovvero il calo di fatturato/corrispettivi medio mensile (che deve rimanere nell’entità minima del 30% e che costituisce anche la base imponibile per l’applicazione delle aliquote) può essere individuato nel periodo dall’1/4/2020 al 31/3/2021 (e non dal 1/1/2020 al 31.12.2020) Laddove il risultato del contributo alternativo sia maggiore rispetto a quello del DL Sostegni va presentata apposita istanza L’istanza per il contributo alternativo deve essere ancora approvata ed, in ogni caso, potrà essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione della liquidazione periodica Iva (LI.PE) riferita al primo trimestre 2021. Il contributo, sempre per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto ma che possono avere convenienza al contributo alternativo determinato sulla differenza del fatturato tra l’1/4/2020 ed il 31/3/2021 sarà applicato in base alle seguenti percentuali di scostamento del fatturato Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo del DL Sostegni Per detti soggetti si applica un diverso metodo di calcolo del contributo alternativo e dunque: - vige l’obbligo di presentare l’istanza - si devono soddisfare i medesimi requisiti (nella sostanza il calo di fatturato minimo del 30% riferito al medesimo periodo visto per il contributo alternativo ovvero dall’1/4/2020 al 31/3/2021) - nella sostanza, per questi soggetti la media mensile fatturato/corrispettivi dall’1/4/2020 al 31/3/2021 deve essere inferiore di almeno il 30% rispetto alla media mensile fatturato/corrispettivi dall’1/4/2019 al 31/3/2020 In questo caso si applicano diverse aliquote, dipendenti dallo scostamento del fatturato, che di seguito vengono riportate. Coefficiente Ricavi/compensi 2019 60% non superiori a €. 100.000 50% tra €. 100.000 ed €. 400.000 40% tra €. 400.000 ed €. 1.000.000 30% tra €. 1.000.000 ed €. 5.000.000 20% tra €. 5.000.000 ed €. 10.000.000 - superiori a €. 10.000.000 Coefficiente Ricavi/compensi 2019 90% non superiori a €. 100.000 70% tra €. 100.000 ed €. 400.000 50% tra €. 400.000 ed €. 1.000.000 40% tra €. 1.000.000 ed €. 5.000.000 30% tra €. 5.000.000 ed €. 10.000.000 - superiori a €. 10.000.000 E’ stato poi introdotto ulteriore contributo Per i soggetti che hanno avuto potenzialmente diritto ai contributi dei Decreti Sostegni (semplificando imprese e lavoratori autonomi), condizionatamente al fatto che il risultato economico 2020 sia inferiore a quello 2019 di una percentuale che deve ancora essere definita dal Mise con decreto da emanare. Nel risultato economico d’esercizio non devono essere presi in considerazione gli importi eventualmente percepiti a seguito delle norme agevolative legate all’emergenza Covid 19 (nella sostanza i contributi a fondo perduto). Al fine di percepire detti contributi (sulla cui quantificazione non è possibile ad oggi pronunciarsi in mancanza del decreto del Mise) i soggetti interessati devono: - presentare in via esclusivamente telematica un’istanza all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura telematica (le modalità dell’istanza verranno precisate con apposito successivo decreto); - l’istanza a sua volta potrà essere presentata solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021 (termine che verrà auspicabilmente prorogato giacché non è fattibile la presentazione di una dichiarazione dei redditi articolata per quella data); - nella dichiarazione dei redditi verranno individuati appositi campi funzionali all’istanza Questo specifico punto necessita di ulteriori approfondimenti nonché di interventi specifici del Mise per cui ritorneremo nel merito. Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse Sintesi della norma E’ previsto un contributo a fondo perduto per le attività che hanno subito la chiusura per un periodo complessivo si almeno 4 mesi nel periodo intercorrente tra il 1.1.2021 ed il 26.05.2021 in forza delle previsioni del D.L 19/2020. I soggetti beneficiari e la misura del credito verranno stabiliti con decreto. Lo Studio resta a disposizione,

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