Oggetto: Dilazione dei pagamenti – scadenza 31.5.2021
Gentili Clienti,
inviamo la presente al fine di evidenziare, nel caso vi fossero i presupposti, quali siano le procedure necessarie per prorogare, oltre la data del 30 aprile, il pagamento di cartelle ed avvisi di vario genere.
Premessa
Il decreto Sostegni ha spostato al 30 aprile il termine di sospensione per il versamento delle entrate (tributarie e non) derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. I pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 (21 febbraio per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della prima zona rossa) al 30 aprile 2021 devono essere effettuati entro il 31 maggio. La domanda di rateizzazione va inviata entro lo stesso termine del 31 maggio.
L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione (ovvero dilazione o rateizzazione) del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni) (art. 19, comma 1, D.P.R. n. 602/1973).
Il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno (art. 19, commi 1-bis e 1-ter).
La richiesta di rateizzazione può riguardare cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle Entrate/Dogane e monopoli, avvisi di addebito dell’INPS.
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Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’istanza di rateazione può essere presentata anche per i pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 (dal 21 febbraio 2020 per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della “zona rossa”) al 30 aprile 2021, che sono stati sospesi e che dovranno essere effettuati entro il 31 maggio 2021. Anche per tali pagamenti, infatti, il contribuente può richiedere la rateizzazione. “Al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione, è opportuno presentare la domanda entro il 31 maggio 2021”; in ogni caso, Agenzia delle Entrate-Riscossione tratterà le istanze di rateazione anche durante il periodo di sospensione.
Temporanea situazione di obiettiva difficoltà
Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo siano di importo superiore a 60.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
Fino a tale limite, quindi, non è richiesta alcuna documentazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà e, quindi, la dilazione viene automaticamente concessa.
Per debiti superiori a 100.000 euro, la rateizzazione può essere richiesta dimostrando la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica mediante allegazione alla domanda (on-line oppure tramite gli specifici indirizzi PEC riportati nel modello di rateizzazione) della seguente documentazione (cfr. sito istituzionale di Agenzia delle Entrate-Riscossione, voce “Rateizzazione”):
- persone fisiche: ISEE del nucleo familiare per attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica;
- ditte individuali con regimi fiscali semplificati: ISEE;
- altre imprese (ivi comprese le ditte individuali in contabilità ordinaria): prospetto per la determinazione dell’indice di liquidità e dell’indice Alfa e copia dell’ultimo bilancio approvato e depositato presso il registro delle imprese.
Ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, la dilazione può essere aumentata fino a 120 rate mensili (10 anni) (art. 19, comma 1-quinquies).
Proroga
In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
La proroga può essere:
- ordinaria, fino a un massimo di ulteriori 72 rate (6 anni);
- straordinaria, fino a un massimo di 120 rate (10 anni).
Per la richiesta di proroga è necessario presentare una domanda motivata dichiarando che, successivamente alla concessione della rateizzazione, si è verificato un peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica. Se il modello ISEE non consente di comprovarlo, dovrà essere allegata la documentazione che attesti, per esempio, la cessazione del rapporto di lavoro di un componente del nucleo familiare oppure la nascita di uno o più figli, etc.
A seconda che la proroga richiesta sia ordinaria o straordinaria, la rate possono essere, rispettivamente, costanti/crescenti oppure solo costanti (cfr. sito istituzionale Agenzia delle Entrate-Riscossione, voce “Rateizzazione”),
Richiesta di dilazione
La richiesta di rateizzazione deve essere redatta sul “Modello di istanza di rateizzazione tipo R1”, reperibile sul sito istituzionale di Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il Modello può essere presentato:
a) tramite posta elettronica certificata (PEC), insieme alla copia del documento di identità o di riconoscimento, alla casella PEC dell’area territoriale relativa alla provincia di emissione della cartella/avviso di cui si chiede la rateizzazione;
b) agli sportelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, anche tramite soggetto delegato (in tal caso, all’istanza deve essere allegata la fotocopia del documento di identità o di riconoscimento del delegante e del delegato).
Le istruzioni al modello ricordano che in presenza dei relativi requisiti, è possibile richiedere e ottenere la rateizzazione secondo un piano ordinario per importi fino a 100.000 euro (fino al 31 dicembre 2021), accedendo al servizio on-line “Rateizza adesso”, presente nella propria area riservata del portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, “senza necessità di allegare alcuna documentazione”.
Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione e il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore (art. 19, comma 4, D.P.R. n. 602/1973).
Blocco delle azioni esecutive
A seguito della presentazione della richiesta di rateizzazione e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione (art. 19, comma 3):
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive.
Lo Studio resta a disposizione,
Con cordialità
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